Multe Calcola Sconto 30%

Calcola online l'importo della multa da pagare con lo sconto del 30%!


Multe Calcola Sconto

TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI SANZIONI (Fonte poliziadistato.it)
Non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di calcoli errati o dati non aggiornati!
Importo minimo (€) con sconto 30% (€)  
24,0016,80Calcola
25,0017,50Calcola
38,0026,60Calcola
39,0027,30Calcola
40,0028,00Calcola
41,0028,70Calcola
51,0035,70Calcola
76,0053,20Calcola
78,0054,60Calcola
80,0056,00Calcola
82,0057,40Calcola
83,0058,10Calcola
84,0058,80Calcola
99,0069,30Calcola
105,0073,50Calcola
126,0088,20Calcola
154,00107,80Calcola
155,00108,50Calcola
156,00109,20Calcola
159,00111,30Calcola
160,00112,00Calcola
162,00113,40Calcola
163,00114,10Calcola
168,00117,60Calcola
210,25147,18Calcola
211,00147,70Calcola
216,00151,20Calcola
264,00184,80Calcola
284,00198,80Calcola
294,00205,80Calcola
316,00221,20Calcola
318,00222,60Calcola
324,00226,80Calcola
326,00228,20Calcola
331,00231,70Calcola
336,00235,20Calcola
353,00247,10Calcola
369,00258,30Calcola
385,00269,50Calcola
389,00272,30Calcola
398,00278,60Calcola
400,00280,00Calcola
403,00282,10Calcola
410,00287,00Calcola
419,00293,30Calcola
422,00295,40Calcola
527,00368,90Calcola
585,00409,50Calcola
662,00463,40Calcola
705,00493,50Calcola
765,00535,50Calcola
769,00538,30Calcola
770,00539,00Calcola
772,00540,40Calcola
802,00561,40Calcola
808,00565,60Calcola
821,00574,70Calcola
841,00588,70Calcola
895,00626,50Calcola
939,00657,30Calcola
1000,00700,00Calcola
1054,00737,80Calcola
1174,00821,80Calcola
1324,00926,80Calcola
1376,55963,59Calcola
1642,001149,40Calcola
1761,001232,70Calcola
1818,001272,60Calcola
1865,001305,50Calcola
1941,001358,70Calcola
1988,001391,60Calcola
2650,001855,00Calcola
4696,003287,20Calcola
10793,007555,10Calcola

Multe Calcola Sconto

Non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di calcoli errati o dati non aggiornati!

Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

Cosa dice la legge

Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, entrano in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.

Chi può beneficiare della riduzione

Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%.

Può beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data.

Quando si può usufruire della riduzione 30%

Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Per quali violazioni è applicabile

La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Si veda a destra nella colonna "documenti" la tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni.

La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:

Come

Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.

Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.

Calcolo dei termini

Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.

Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.

NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.

Modalità di pagamento per i verbali redatti dalla Polizia Stradale

Sia nei casi di contestazione immediata, sia nei casi di successiva notificazione di un'infrazione, la Polizia Stradale, insieme al verbale consegnerà delle istruzioni integrative che forniscono tutti i seguenti elementi utili per poter pagare la somma in forma ulteriormente ridotta indicata all'interno del verbale stesso.

Si può effettuare il pagamento in forma "scontata"

Per i verbali TUTOR contestati dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni (CNAI) il pagamento potrà essere effettuato

Si veda la tabella "importi art. 142 CDS con riduzione 30" scaricabile nella colonna a destra "documenti" per sapere gli importi con la riduzione del 30% in base alla violazione contestata.

in ogni caso dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE riportati i seguenti dati:

21/08/2013
Fonte: www.poliziadistato.it

Totale da pagare

Non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di calcoli errati o dati non aggiornati!

Il totale da pagare è

Il pagamento della sanzione può essere effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. info

Spesa di notifica

Se hai ricevuto la multa per posta...

...leggere il dato dal bollettino

costo notifica